Sicurezza sul lavoro

Verifiche DPR 462/01 – messa a terra

Il DPR 462/01 stabilisce che ogni datore di lavoro, anche in presenza di un solo dipendente, e alcune categorie di lavoratori con rapporti…

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La responsabilità del datore di lavoro

Il DPR 462/01 stabilisce che ogni datore di lavoro, anche in presenza di un solo dipendente, e alcune categorie di lavoratori con rapporti contrattuali atipici, come i soci lavoratori, hanno l’obbligo di richiedere le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

Tali verifiche hanno lo scopo di accertare che i requisiti di sicurezza degli impianti siano rispettati e mantenuti nel tempo, sulla base delle Norme CEI applicabili.

Le verifiche previste dal DPR 462/01 non possono essere effettuate da installatori o elettricisti, ma devono essere affidate esclusivamente a un Organismo abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy oppure, in alternativa, ad ASL o ARPA.

01

Dispositivi di protezione delle scariche atmosferiche

La verifica comprende l’esame della relazione tecnica utilizzata per determinare se la struttura risulti autoprotetta dal rischio di fulminazione. Qualora sia presente un impianto di protezione contro i fulmini, viene inoltre controllato il corretto stato e funzionamento del sistema LPS, Lightning Protection System.

02

Verifica nei luoghi a pericolo d'esplosione

Negli ambienti caratterizzati da un potenziale rischio di esplosione è prevista la verifica periodica dell’intero impianto elettrico, con lo scopo di accertarne la conformità alle disposizioni legislative e alle norme tecniche applicabili.

03

Verifica impianti fino a 1000V e oltre 1000V

La verifica consente di accertare che l’impianto di terra sia conforme alla legislazione vigente, tra cui il D.Lgs. 81/08 e la Legge 186/68, e alle norme tecniche di buona esecuzione applicabili, come la Norma CEI 64-8.Testo di esempio. Fai clic per selezionare l'Oggetto di Testo.

04

Consideriamo ogni possibile rischio

La periodicità delle verifiche previste dal DPR 462/01 varia in base alla tipologia di ambiente e di impianto.

La verifica deve essere effettuata ogni due anni nei seguenti casi:

  • cantieri;
  • luoghi a maggior rischio in caso di incendio, individuati anche attraverso il Certificato di Prevenzione Incendi;
  • locali adibiti a uso medico, come ospedali, case di cura, ambulatori, studi medici e strutture assimilabili;
  • luoghi con pericolo di esplosione.

Per tutti gli altri ambienti, la verifica deve essere eseguita ogni cinque anni.
È inoltre obbligatorio richiedere una verifica straordinaria in seguito a modifiche sostanziali dell’impianto.

La verifica dell’impianto di terra non riguarda esclusivamente il sistema disperdente, ma comprende tutti i componenti e i dispositivi necessari a proteggere le persone dal rischio di folgorazione per contatto indiretto, anche attraverso l’interruzione automatica dell’alimentazione.

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